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Città di Ceprano Provincia di Frosinone ____________
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Ufficio del Segretario Generale Servizio prevenzione e contrasto Alla corruzione e all’illegalità’ Corso della Repubblica n°2 - 03024 Ceprano (Fr) ( 0775-91741 Fax 0775-912754 Partita Iva 00613310606 Codice Fiscale 80001790601 |
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PROT. 22215/23.12.2016
Ai Responsabili Settore
Economico Finanziario – dr. Luigi Saccoccia
Amministrativo Affari Generali – dr. Michele Gesuale
Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio – ing. Alberto Festa
Urbanistica Ambiente e Attività Produttive – arch. Vincenzo R. Robusto
Polizia Municipale – dr. Felicia Nalli
E p.c. Sindaco
Marco Galli
Al Revisore dei Conti
Alfredo Altobelli
All’Organismo Interno di Valutazione
Arturo Bianco
OGGETTO: Le pubblicazioni nella sezione “Bandi di gara e contratti” di amministrazione trasparente.
La pubblicazione in Amministrazione trasparente, nella sezione “BANDI DI GARA E CONTRATTI” di dati, atti e informazioni relativi alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è stata profondamente rivisitata dal Decreto legislativo 25/05/2016, n. 97, che ha introdotto, dopo l'articolo 9 del D.Lgs. 33/2013, il nuovo art. 9-bis relativo alla “pubblicazione delle banche dati”.
La novità consiste nell’aver introdotto un nuovo obbligo di pubblicazione in precedenza non contemplato. Si tratta di un obbligo che è stato posto a carico delle sole pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati identificate direttamente dal D.Lgs. 33/2013 (all.B).
In particolare, l’obbligo di pubblicazione delle banche dati, nella materia dei contratti pubblici, riguarda:
In forza del D.Lgs 97, dello scorso maggio, MEF-RGS, ANAC e MIT sono ora tenuti a pubblicare le informazioni contenuti nelle citate banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013, e indicati nel medesimo.
La pubblicazione deve essere effettuata con i requisiti di qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonchè la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.
L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.
I requisiti di pubblicazione, sopra citati , vanno assicurati ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati.
In conseguenza della previsione dell’obbligo di pubblicazione delle banche dati di MEFRGS, ANAC e MIT, cambiano le modalità di pubblicazione relative alla materia dei contratti pubblici in adempimento agli obblighi di pubblicazione posti a carico di tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
In sintesi, i cambiamenti vanno apprezzati tenendo presente quanto segue.
Pubblicazioni nella sezione “Bandi di gara e contratti” Le pubblicazioni concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture vengono effettuate dalle amministrazioni in adempimento ad obblighi di pubblicazione in “settori speciali”, previsti dal Capo V del D.Lgs. 33/2013.
Si tratta del settore speciale dei “Bandi di gara e contratti”, disciplinato dall’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, e modificato dal D.Lgs. 97/2016.
In questo settore speciale, ai fini di trasparenza, le amministrazioni sono tenute a pubblicare:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Ciò premesso:
1 - limitatamente alla sola parte lavori, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla BDAP - banca dati delle amministrazioni pubbliche.
2 - per i servizi e le forniture, l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37, comma 1 del d.lgs. 33 del 2013 prevede che le amministrazioni:
Tale innovativa modalità di pubblicazione va effettuata nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati e lascia, comunque, inalterata la possibilità, per le amministrazioni, di continuare a pubblicare sul proprio sito i dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.
Gli obblighi di pubblicazione degli “atti” ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal codice:
Le modalità di pubblicazione sopra indicate concernono, quanto a contenuto:
L’obbligo comprende anche gli atti tra enti nell'ambito del settore pubblico, di cui all'articolo 5 del d.lgs. 50/201 6 ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162.
Gli atti devono essere pubblicati e aggiornati:
Per la comunicazione dei dati alle amministrazioni titolari delle banche dati vanno utilizzati, come detto in precedenza, i sistemi informatizzati regionali, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.
Gli obblighi di pubblicare le “informazioni” e i “dati” previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190
Relativamente ai dati e alle informazioni, l’obbligo di pubblicazione concerne le informazioni relative alla struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate, così come previsto dall'articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012.
In definitiva, la struttura della sezione Gare e Contratti dovrebbe comprendere la pubblicazione di:
L’obbligo di aggiornamento
Va posta particolare attenzione all’obbligo di aggiornare i dati già pubblicati relativamente ai bandi e agli avvisi.
Di seguito si indica, in proposito, un esempio di come, mano a mano che procede la gara, devono essere pubblicati gli aggiornamenti sullo svolgimento della procedura.
MODELLO
• € xxx per servizi a canone (MAD, MAC, SUP);
• € xxx per servizi a consumo (MEV).
Si comunica che il giorno venerdì xxx alle ore xxx si terrà, presso la sede di xxx, la prossima seduta pubblica della Commissione di gara per la comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria.
Si comunica che il giorno xxx 2016 alle ore xxx si terrà, presso la sede di xxx, la prossima seduta pubblica della Commissione di gara per l’apertura dell’offerta economica.
Come comunicato nella scorsa seduta pubblica, si conferma la seduta pubblica della Commissione di gara per oggi, xxx 2016 alle xxx, presso la sede di xxx
Si comunica che la prossima seduta pubblica della Commissione di gara si terrà il giorno xxx 2016 alle ore 10:00, presso la sede di xxx
Si comunica che la prossima seduta pubblica della Commissione di gara si terrà il giorno xxx 2016 alle ore 11:00, presso la sede di xxx
Si comunica che la seduta pubblica della Commissione di gara fissata per il xxx mese xxx 2016, si terrà alle ore 9:30 invece che alle ore 11:00.
Si comunica che la prossima seduta pubblica della Commissione di gara si terrà il giorno xxx 2016 alle ore 11:00, presso la sede di xxx
Si comunica che la prossima seduta pubblica della Commissione di gara si terrà il giorno xxx 2016 alle ore 10.30, presso la sede di xxx
Si comunica che la prima seduta pubblica della Commissione di gara, già fissata per il xxx 2016, è rinviata alla data del xxx 2016, ore 11,00, presso la sede di xxx
• MOD. 1 e 1 BIS per Impresa
• MOD. 1 e 1 BIS per Consorzi Coop-Stabili
• MOD. 1 e 1 BIS per Consorzi d'Impresa
• MOD. 1 e 1 BIS per RTI
• MOD. 2 e 3 Avvalimento
• MOD. 4 Dichiarazione subappalto
• MOD. 5 Offerta economica
• Risposte ai quesiti – aggiornate al xxx 2016
Accesso civico per omessa pubblicazione:
Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati.
Qualora, per contro, l'omessa pubblicazione dei dati sia imputabile ai soggetti dell’amministrazione tenuta ad effettuare la comunicazione, la richiesta di accesso civico è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.
Si ricorda, infine, la delibera n.39 dell’ANAC del 20 gennaio 2016 che a reso disponibili, in un unico documento XML, le informazioni necessarie per assolvere correttamente agli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni, ai sensi dell’art.1, comma 32, della legge 190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015 “Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione”.
Con detta delibera sono stati inoltre chiariti alcuni importanti elementi come:
Si prescrive la puntuale attuazione degli adempimenti di cui alla presente circolare.
Ceprano 22 dicembre 2016
Il Segretario Generale
Nadia Iannotta